DM sul Nomenclatore Tariffario
La Ministro Turco presenterà il 6 Marzo alla Conferenza Stato - Regioni il proprio provvedimento concernente le modifiche al Nomenclatore.
Il Presidente della Lega Arcobaleno ha fato pervenire all’Assoc. Concioni, che è componente del relativo tavolo di lavoro, le proprie osservazioni e parere negativo:
Al convegno di Milano facemmo alcune richieste precise, che non mi sembrano recepite nel dispositivo:
- possibilità di utilizzare ausili non disponibili in Italia ma disponibili quantomeno nella U.E.
- libertà di scelta dell’ausilio in tutti casi da parte del fruitore sostegno dei tecnici ma solo per consigli e non per le decisioni
- elasticità del Nomenclatore, per ausili più idonei alla Vita Indipendente
- periodicità semestrale dell’elenco degli ausili
- grande semplicità dell’erogazione, riducendo i passaggi burocratici e il parere di più persone.
Art. 19
Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica
1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
TUTTA LA NORMATIVA MODERNA NON CONTEMPLA ORMAI LA riduzione della capacità bensì l’esistenza di una capacità residua.
INOLTRE, PERCHE’ RIFARSI ALLA CAPACITA’ lavorativa ANZICHE’ ALLA AUTONOMIA DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA?
f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l’urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità;
PERCHE’ LA MEOMAZIONE DEVE ESSERE grave? NON BASTA LA necessità e l’urgenza?
3. Hanno diritto alla fornitura di una protesi o di un’ortesi di riserva, previa autorizzazione dell’azienda sanitaria locale, le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, la Asl è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
MI SEMBRA CHE VI SIANO AMPUTATI DI SERIE A E DI SERIE B: SENZA UN ARTO, A TUTTI E’ MINATA LA QUALITA’ DELLA VITA
Allegato 5 A
Cap. 1: Principi generali della procedura di’erogazione delle prestazioni
1)
La procedura di erogazione dell’assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del programma individualizzato di trattamento, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le Regioni adottano misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti nonstrettamente necessari.
ATTUALMENTE NON ESISTE LA NORMATIVA INERENTE LA “PRESA IN CARICO”. PERCIO’, COME E’POSSIBILE LEGARE LA FORNITURA AD UN PROGRAMMA CHE NON SI SA CHI – COME – QUANDO E’ FORMULATO?
2) Il programma individualizzato di trattamento è formulato dal medico specialista iscritto in un apposito registro, istituito presso la Regione/Asl, in virtù della specifica competenza clinico-professionale per il trattamento protesico e riabilitativo, in collaborazione con l'équipe multidisciplinare. Le Regioni disciplinano le modalità di gestione e aggiornamento del registro.
INSOMMA, PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA CHE LO RIGUARDA, IL DISABILE NON HA VOCE! MA ALLORA, DOVE STA IL SUO DIRITTO DI SCELTA? E’ IL SUO PARERE, CHE DOVREBBE ESSERE VINCOLANTE O ALMENO CONCORRENTE!
4) Il medico e l’equipe sono responsabili della conduzione del programma e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal programma stesso.
IDEM
9) La prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento.
COME SI DOVREBBERO DETERMINARE,TALI CARTTERISTICHE?
E’ IL DISABILE CHE CHIEDE L’AUSILIO E SE LO CHIEDE LO VUOLE PERCHE’ GLI NECESSITA, NON PER LUSSO!
10) L’erogazione della prestazione è autorizzata dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito, della presenza del programma individualizzato di trattamento e della completezza della prescrizione. Le regioni disciplinano le modalità di rilascio dell’autorizzazione prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte della Asl e regolamentano i casi in cui l’assistito si trovi nell’impossibilità di rivolgersi all’azienda sanitaria locale di residenza. Le regioni disciplinano altresì le modalità di raccolta e archiviazione delle informazioni relative alle prestazioni di assistenza protesica erogate.
A CHE SCOPO, VISTO CHE LE NECESSITA’ VARIANO NEL TEMPO?
12) Qualora il medico specialista, in accordo con l'assistito, prescriva un dispositivo con caratteristiche tecniche superiori a quelle dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato, la Asl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo di rimborso fissato per il dispositivo incluso nel nomenclatore. La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste.
INSOMMA, IL DISABILE RICCO PUO’ COMPRARSI UNA CARROZZELLA IN TITANIO CHE PESA 5 Kg; GLI ALTRI, NE AVRANNO UNA CHE PESA 14 Kg.
INVECE, DIPENDE, AD ES., SE HA O NO LA FORZA PER SOLLEVARLA.
13) Lo specialista prescrittore, responsabile del programma di trattamento in collaborazione con l’equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura nonché degli ausili di serie per i quali ha richiesto una prestazione professionale del tecnico abilitato, accertando, mediante una valutazione clinico-funzionale, la corrispondenza al dispositivo prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del programma. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l’erogatore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Le regioni definiscono il tempo massimo per l’esecuzione del collaudo e regolamentano i asi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.
IL COLLAUDO E’ FATTO DA CHI USA L’AUSILIO! ALTRO CHE SEMPLIFICARE LA PROCEDURA!
Cap. 3: Principi generali per l’individuazione dei ornitori dei dispositivi di serie
1)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell’ambito della revisione dei livelli essenziali di assistenza, su proposta del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad istituire il repertorio dei dispositivi di serie, indicando, per ciascuna tipologia di dispositivi con caratteristiche omogenee, i prodotti commerciali che, per i loro requisiti di qualità, sono erogabili da parte del Servizio sanitario nazionale ed il relativo prezzo di rimborso. In fase di prima applicazione, sono inclusi nel repertorio tutti i prodotti commerciali disponibili sul mercato, rispondenti alle definizioni riportate negli elenchi 2A e 2B del nomenclatore allegato al presente decreto, che le aziende produttrici si dichiarano disponibili a fornire al prezzo di rimborso fissato; la rispondenza alle definizioni è autocertificata dal responsabile dell’immissione in commercio del prodotto sul territorio nazionale.
E L’EUROPA?