T.U. dei Regolamenti sulle barriere: DM 236/’89 e del DPR 503/’96
Relazione presentata dalla FISH - Federazione
Italiana Superamento Handicap - tramite il suo rappresentante,
il Vice Presidente Bruno Tescari, per la parte strettamente
inerente le tematiche delle persone con Disabilità
La partecipazione ai lavori della Commissione, quali suoi componenti,
dei rappresentanti delle due Federazioni nazionali delle Associazioni
di Promozione Sociale impegnate sui temi della disabiltà e dell'handicap,
è stata preziosa per la loro specifica esperienza. I punti particolarmente
significativi con i quali il T.U. si presenta, possono essere
così sintetizzati:
a)- il principio della "autonomia": il principio della "accessibilità"
già indicato in precedenza, è ora rafforzato da un concetto
assai riguardoso per la dignità della persona con disabilità
ed in linea con i moderni concetti della "Vita Indipendente"
e del Progetto Globale Individuale. L'Autonomia non può essere
indefinita e massimalista, poiché è necessario correlarla alle
capacità residue supportate dalla strumentazione umana e tecnologica
indispensabile per accedere; tale strumentazione deve essere
considerata e fornita, possibilmente, nell'ambito dei Livelli
Essenziali di una complessiva Presa in Carico; essa è definita
come "La possibilità per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di utilizzare, anche con l'ausilio di
appositi apprestamenti ambientali e strumentali, le residue
capacità funzionali, fisiche e sensoriali per la fruizione degli
spazi, degli apparecchi e degli accessori ivi contenuti". (art.1)
b)- il principio della 2fruibilità2: si è insistito molto sulla
utilizzazione effettiva degli spazi e degli arredi, senza cui
l'accessibilità suona alquanto ironicamente. La fruibilità è
considerata come "La possibilità di utilizzare gli spazi
aperti e/o costruiti, gli arredi, i servizi informativi ed i
mezzi di trasporto".
c)- il principio delle "pari opportunità": il 2007 è già stato
dichiarato Anno Europeo delle Pari Opportunità. L'intero T.U.
è permeato dallo sforzo di indicare soluzioni specifiche ma
non corporative, proprio per consentire a tutte le persone –
disabili o no – di trovarsi in situazioni di parità effettiva.
Infatti, tranne che in pochi casi in cui è sembrato opportuno
precisare la situazione di disabilità specifica, l’intero testo
tende ad eliminare o a far superare ogni barriera concettuale
e situazionale per tutti gli utenti.
d)- il principio della "non discriminazione": tutto ciò che
è "pubblico" o "aperto al pubblico" deve esserlo per tutti gli
utenti, senza discriminazione alcuna. Ciò ha comportato riflessioni
e soluzioni adeguate e compatibili anche in presenza di situazioni
più difficili. (es. negozi di piccole dimensioni). Rimane, tuttavia,
una differenza di opinioni fra il rappresentante della FISH
e la parte restante della Commissione sul testo definito dell'art.
8.2.1. Esso è stato così definito:
"Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
una zona deve essere accessibile anche alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria, sia mediante un percorso continuo
in piano o raccordato con rampe, sia mediante ascensore o altri
mezzi di sollevamento".
LA FISH SI E’ OPPOSTA AL COMMA, PROPONENDO DI SOSTITUIRLO CON:
Le sale e i luoghi per riunioni e spettacoli devono essere
accessibili
e)- il principio del "Nulla su noi senza di noi": il principio
elaborato alla Conferenza di Madrid nel 2001 e fatto proprio
dall'Italia nel 2003 a Bari nella 2° Conferenza Nazionale del
Governo. Ma tale principio è riscontrabile anche nella normativa
nazionale (es.: L. 328/00) e nello stesso principio della "sussidiarietà".
Ma l'art. 3.5 approvato dalla Commissione ha visto il voto contrario
del rappresentante della FISH proprio perché è parso in contrasto
con il principio enunciato. "Ai fini dell'attuazione delle
presenti norme, i Comuni, previa pubblicizzazione ufficiale,
inseriscono nella commissione edilizia, ovvero nella conferenza
dei servizi, un esperto in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche".
LA FISH SI E’ OPPOSTA, PROPONENDO DI SOSTITUIRE L'ART. CON IL
SEGUENTE:
Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, i Comuni, previa
pubblicizzazione ufficiale, nominano nella commissione
edilizia, ovvero nella conferenza dei servizi, esperti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche scelti
anche fra quelli indicati dalle federazioni nazionali dei disabili
o, in mancanza, dalle Associazioni locali di promozione sociale.
f)- le persone con disabilità sensoriale: una particolare attenzione
è stata posta alla necessità che le Istituzioni ed i tecnici
considerino in modo idoneo le barriere architettoniche non solo
in relazione alle persone con nulla o ridotta capacità di deambulazione
ma anche alle persone non vedenti o ipovedenti e a quelle non
udenti o ipoudenti. Ad esempio, più volte è stata indicata la
necessità del "Contrasto di Luminanza", quale: "indicatore,
per la segnaletica visiva che garantisce il controllo della
percezione delle diverse tonalità anche incaso di scarsa illuminazione".
In conclusione, complessivamente il testo elaborato è stato
approvato all’unanimità, tranne i due suddetti articoli, sui
quali la FISH chiede una ulteriore riflessione e idonea soluzione,
senza la quale essa si riserva specifiche iniziative contrarie
ai rispettivi testi.