Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Le Nostre Iniziative

T.U. dei Regolamenti sulle barriere: DM 236/’89 e del DPR 503/’96

Relazione presentata dalla FISH - Federazione Italiana Superamento Handicap - tramite il suo rappresentante, il Vice Presidente Bruno Tescari, per la parte strettamente inerente le tematiche delle persone con Disabilità
La partecipazione ai lavori della Commissione, quali suoi componenti, dei rappresentanti delle due Federazioni nazionali delle Associazioni di Promozione Sociale impegnate sui temi della disabiltà e dell'handicap, è stata preziosa per la loro specifica esperienza. I punti particolarmente significativi con i quali il T.U. si presenta, possono essere così sintetizzati:

a)- il principio della "autonomia": il principio della "accessibilità" già indicato in precedenza, è ora rafforzato da un concetto assai riguardoso per la dignità della persona con disabilità ed in linea con i moderni concetti della "Vita Indipendente" e del Progetto Globale Individuale. L'Autonomia non può essere indefinita e massimalista, poiché è necessario correlarla alle capacità residue supportate dalla strumentazione umana e tecnologica indispensabile per accedere; tale strumentazione deve essere considerata e fornita, possibilmente, nell'ambito dei Livelli Essenziali di una complessiva Presa in Carico; essa è definita come "La possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di utilizzare, anche con l'ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali, le residue capacità funzionali, fisiche e sensoriali per la fruizione degli spazi, degli apparecchi e degli accessori ivi contenuti". (art.1)

b)- il principio della 2fruibilità2: si è insistito molto sulla utilizzazione effettiva degli spazi e degli arredi, senza cui l'accessibilità suona alquanto ironicamente. La fruibilità è considerata come "La possibilità di utilizzare gli spazi aperti e/o costruiti, gli arredi, i servizi informativi ed i mezzi di trasporto".

c)- il principio delle "pari opportunità": il 2007 è già stato dichiarato Anno Europeo delle Pari Opportunità. L'intero T.U. è permeato dallo sforzo di indicare soluzioni specifiche ma non corporative, proprio per consentire a tutte le persone – disabili o no – di trovarsi in situazioni di parità effettiva. Infatti, tranne che in pochi casi in cui è sembrato opportuno precisare la situazione di disabilità specifica, l’intero testo tende ad eliminare o a far superare ogni barriera concettuale e situazionale per tutti gli utenti.

d)- il principio della "non discriminazione": tutto ciò che è "pubblico" o "aperto al pubblico" deve esserlo per tutti gli utenti, senza discriminazione alcuna. Ciò ha comportato riflessioni e soluzioni adeguate e compatibili anche in presenza di situazioni più difficili. (es. negozi di piccole dimensioni). Rimane, tuttavia, una differenza di opinioni fra il rappresentante della FISH e la parte restante della Commissione sul testo definito dell'art. 8.2.1. Esso è stato così definito:

"Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere accessibile anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, sia mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, sia mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento".

LA FISH SI E’ OPPOSTA AL COMMA, PROPONENDO DI SOSTITUIRLO CON:
Le sale e i luoghi per riunioni e spettacoli devono essere accessibili

e)- il principio del "Nulla su noi senza di noi": il principio elaborato alla Conferenza di Madrid nel 2001 e fatto proprio dall'Italia nel 2003 a Bari nella 2° Conferenza Nazionale del Governo. Ma tale principio è riscontrabile anche nella normativa nazionale (es.: L. 328/00) e nello stesso principio della "sussidiarietà". Ma l'art. 3.5 approvato dalla Commissione ha visto il voto contrario del rappresentante della FISH proprio perché è parso in contrasto con il principio enunciato. "Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, i Comuni, previa pubblicizzazione ufficiale, inseriscono nella commissione edilizia, ovvero nella conferenza dei servizi, un esperto in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

LA FISH SI E’ OPPOSTA, PROPONENDO DI SOSTITUIRE L'ART. CON IL SEGUENTE:
Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, i Comuni, previa pubblicizzazione ufficiale, nominano nella commissione edilizia, ovvero nella conferenza dei servizi, esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche scelti anche fra quelli indicati dalle federazioni nazionali dei disabili o, in mancanza, dalle Associazioni locali di promozione sociale.

f)- le persone con disabilità sensoriale: una particolare attenzione è stata posta alla necessità che le Istituzioni ed i tecnici considerino in modo idoneo le barriere architettoniche non solo in relazione alle persone con nulla o ridotta capacità di deambulazione ma anche alle persone non vedenti o ipovedenti e a quelle non udenti o ipoudenti. Ad esempio, più volte è stata indicata la necessità del "Contrasto di Luminanza", quale: "indicatore, per la segnaletica visiva che garantisce il controllo della percezione delle diverse tonalità anche incaso di scarsa illuminazione".

In conclusione, complessivamente il testo elaborato è stato approvato all’unanimità, tranne i due suddetti articoli, sui quali la FISH chiede una ulteriore riflessione e idonea soluzione, senza la quale essa si riserva specifiche iniziative contrarie ai rispettivi testi.

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