Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
e Contenzioso - Risoluzione n. 57 del 03.05.2005 - Agevolazioni
fiscali previste dal D.L. n. 669/96 per l'acquisto di sussidi
tecnici informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza
delle persone con disabilità.
Con la presente risoluzione l'Agenzia delle Entrate si è espressa
in merito alla possibilità di far rientrare tra i sussidi tecnici
ed informatici, oggetto di agevolazione fiscale ai sensi del D.L.
n. 669 del 31.12.1996, un condizionatore d'aria o climatizzatore
acquistato da persone affette da sclerosi multipla.
L'Agenzia ha negato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni
fiscali alle persone con disabilità (più precisamente affette
da sclerosi multipla) che acquistino un condizionatore d'aria
o un climatizzatore in quanto lo stesso non è rivolto al recupero
dell'autonomia funzionale del disabile, requisito necessario,
tra gli altri per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia -
Fiscalità Generale - Interpello 904.
117/2005 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Associazione
XXX.
L'Agenzia delle Entrate per la Lombardia ha risposto ad un'istanza
di interpello formulata da un'associazione onlus operante nell'area
dei servizi a favore di persone con disabilità volta a definire
quali spese di assistenza siano deducibili dal reddito di chi
le sostiene.
Come noto la deducibilità delle spese di specifica assistenza
sostenute per una persona disabile è garantita qualora sussistano
determinate condizioni:
1. possono beneficiare di detta deduzione le persone a cui sia
accertata la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 104/1992.
2. Le spese deducibili sono quelle riferite a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- attività svolta da personale in possesso della qualifica professionale
di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- attività svolta dal personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
- attività svolta dal personale con la qualifica di educatore
professionale;
- attività svolta dal personale qualificato addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale.
L'Agenzia ha chiarito cheè consentita la deducibilità; delle spese
di specifica assistenza a favore di persone disabili, sia quando
le prestazioni sono erogate da personale specializzato, sia quando
sono erogate da enti attraverso il proprio personale specializzato.
L'ente deve rilasciare una certificazione nella quale siano indicate
separatamente ed in modo dettagliato le spese di specifica assistenza
e la tipologia delle stesse.
La certificazione deve essere intestata al soggetto che ha sostenuto
l'onere della spesa e deve essere indicato il soggetto beneficiario
della specifica assistenza.
Ministero delle Comunicazioni - Decreto
1 febbraio 2005 - tariffe agevolate postali per la spedizione
di prodotti editoriali.
Con il presente provvedimento vengono prorogate le tariffe agevolate
per la spedizione di prodotti editoriali approvate con il decreto
del Ministro delle Comunicazioni del 13 novembre 2002.
Le tariffe rimarranno in vigore fino a quando non saranno adottate
le nuove tariffe previste dalla legge n. 46 del 27 febbraio 2004.
I soggetti beneficiari delle tariffe agevolate sono le onlus,
le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative,
le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, gli enti
religiosi, gli enti religiosi, le associazioni storiche ed ambientalistiche.