Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Dalle Associazioni

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 57 del 03.05.2005 - Agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 669/96 per l'acquisto di sussidi tecnici informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.
Con la presente risoluzione l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di far rientrare tra i sussidi tecnici ed informatici, oggetto di agevolazione fiscale ai sensi del D.L. n. 669 del 31.12.1996, un condizionatore d'aria o climatizzatore acquistato da persone affette da sclerosi multipla.
L'Agenzia ha negato la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali alle persone con disabilità (più precisamente affette da sclerosi multipla) che acquistino un condizionatore d'aria o un climatizzatore in quanto lo stesso non è rivolto al recupero dell'autonomia funzionale del disabile, requisito necessario, tra gli altri per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.


Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Fiscalità Generale - Interpello 904.
117/2005 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Associazione XXX.

L'Agenzia delle Entrate per la Lombardia ha risposto ad un'istanza di interpello formulata da un'associazione onlus operante nell'area dei servizi a favore di persone con disabilità volta a definire quali spese di assistenza siano deducibili dal reddito di chi le sostiene.
Come noto la deducibilità delle spese di specifica assistenza sostenute per una persona disabile è garantita qualora sussistano determinate condizioni:
1. possono beneficiare di detta deduzione le persone a cui sia accertata la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.
2. Le spese deducibili sono quelle riferite a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- attività svolta da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- attività svolta dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- attività svolta dal personale con la qualifica di educatore professionale;
- attività svolta dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
L'Agenzia ha chiarito cheè consentita la deducibilità; delle spese di specifica assistenza a favore di persone disabili, sia quando le prestazioni sono erogate da personale specializzato, sia quando sono erogate da enti attraverso il proprio personale specializzato.
L'ente deve rilasciare una certificazione nella quale siano indicate separatamente ed in modo dettagliato le spese di specifica assistenza e la tipologia delle stesse.
La certificazione deve essere intestata al soggetto che ha sostenuto l'onere della spesa e deve essere indicato il soggetto beneficiario della specifica assistenza.


Ministero delle Comunicazioni - Decreto 1 febbraio 2005 - tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
Con il presente provvedimento vengono prorogate le tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali approvate con il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 13 novembre 2002.
Le tariffe rimarranno in vigore fino a quando non saranno adottate le nuove tariffe previste dalla legge n. 46 del 27 febbraio 2004. I soggetti beneficiari delle tariffe agevolate sono le onlus, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, gli enti religiosi, gli enti religiosi, le associazioni storiche ed ambientalistiche.

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