L'art 10 della Manovra Finanziaria
L'approvazione della Manovra Finanziaria, ottenuta con il voto di fiducia, ha spazzato via le proposte della FISH. Della disabilità si occupa in particolare l'art. 10. Eccone il testo, con le nostre evidenziazioni ed osservazioni:
Art. 10 - (Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale)
1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro due anni (quindi, occorre attendere ben due anni per l'attuazione completa) dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, comma 2, lett. m) e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi (vuol dire che i bisognosi finti - falsi disabili? - non godranno della legge. Poiché è ovvio, il termine suona come dileggio: non è più corretto scrivere "persone con disabilità"? A meno che con quel termine si voglia dire che il disabile ricco può supportare da sé il bisogno e quindi non è "autenticamente" bisognoso… E sarebbe peggio! Inoltre, se non si determinano i LEPS come si determina l'intensità del bisogno "autentico"?), al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili (Non già "…secondo i principi di…". Ma allora, cosa vuol dire esattamente "compatibili"?) con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle (Prosegue la politica di prigionia delle famiglie. Invece, era necessario scrivere " alle famiglie", mentre la legge dice che queste, offriranno i servizi!) famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) revisione degli indicatori di situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare (perché non ai bisogni effettivi?);
2) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali (personali o familiari?) nonché delle relative situazioni a carattere (cosa si intende per "situazioni"? E che c'entra scrivere "a carattere"?) personale e familiare (si intende rispetto alle situazioni od anche al reddito e patrimonio?) per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali (es: se un genitore lascia alla morte l'appartamento al figlio con gravissima disabilità, questi avrà un patrimonio da conteggiare?);
3) armonizzazione (la parola non è chiara: per armonizzare, si può agire al ribasso per adattarsi a strumenti bassi?) dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:
a) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
b) favorire una adeguata responsabilizzazione sull'utilizzo (Cioè, si pensa che il disabile utilizzerebbe irresponsabilmente le risorse di sostegno del bisogno?!) e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale (Saranno le Regioni, a controllare?);
c) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali;
4) in particolare, istituzione per l'indennità di accompagnamento di un fondo per l'indennità sussidiaria alla non-autosufficienza (sembrerebbe che l'accompagno sarà inserito in un Fondo sussidiario: stesso importo? Minore?) ripartito tra le Regioni, in base a standard afferenti alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa (No: in base ai bisogni dei singoli), nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:
a) favorire l'integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali;
b) favorire (No favorire bensì rispettare ed accettare) la libertà di scelta dell'utente; diffondere l'assistenza domiciliare (e personale); finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, Onlus, cooperative e imprese sociali (ed associazioni di promozione sociale), quali organizzazioni con finalità sociali quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;
5) in particolare, trasferimento ai Comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali (No alla raccolta di elemosine previste, diffuse e garantite per legge; No alla Carta Acquisti che si limita a finanziare ma non garantisce i servici acquistabili)
6) attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle competenze relative a:
a) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con Regioni ed Enti locali (il coordinamento utile è garantito anche per regioni che non operano positivamente?);
b) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e della famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni di tutte le amministrazioni pubbliche. (Ha il sapore di una schedatura).