Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli
Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli
Oggetto: Direttiva per la guida dei tricicli e dei quadricicli
da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti.
Ai sensi del D.M. 5/4/1994 e successive modifiche (recepimento
della Direttiva n. 92/61 del 30/6/92 relativa all’omologazione
dei veicoli a motore a due e tre ruote) e del D.M. 30/9/2003
n. 40T (recepimento della Direttiva 2000/56/CE di modifica della
direttiva 91/439 in materia di patenti di guida) si intende
per:
TRICICLO: veicolo a tre ruote simmetriche munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna
e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a
45 Km/h;
QUADRICICLO: veicolo a motore a quattro ruote munito
di un motore con cilindrata superiore a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore
a 4 KW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è
inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al
trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore
o uguale a 15Kw. La velocità massima per costruzione è superiore
a 45 Km/h.
Con riguardo al dispositivo di sterzatura, detti veicoli possono
essere distinti come appresso:
TRICICLI con volante
TRICICLI con manubrio
QUADRICICLI con volante
QUADRICICLI con manubrio (quad)
La disposizione di serie dei comandi ai fini della presente
direttiva configurata nella maniera seguente:
TRICICLI/QUADRICICLI con volante Acceleratore: a pedale
lato destro; freno di servizio: a pedale lato destro, con eventuale
servofreno; freno di stazionamento: a mano lato destro; frizione:
a pedale lato sinistro; cambio di velocità: meccanico con leva
manuale lato destro oppure cambio automatico; dispositivi di
controllo: manuali al volante o sul cruscotto.
TRICICLI/QUADRICICLI con manubrio Acceleratore: sul manubrio
lato destro; freno: anteriore sul manubrio lato destro e posteriore
a pedale lato destro oppure unificato a pedale lato destro;
frizione: sul manubrio lato sinistro; cambio di velocità: sul
manubrio lato sinistro oppure a pedale lato sinistro; dispositivi
di controllo: manuali sul manubrio.
GUIDA DEI TRICICLI/QUADRICICLI CON VOLANTE
Riguardo alle precisazioni per la guida di TRICICLI/QUADRICICLI
con volante, non si rivela la necessità di indicazioni diverse
rispetto a quelle già formalizzate per la guida degli autoveicoli;
fa eccezione la sola eventuale prescrizione relativa al servosterzo
in quanto sui tricicli/quadricicli tale dispositivo generalmente
non viene montato né si reputa indispensabile, nei casi di limitazione
ad 1-2 arti, considerata la ridotta massa di tali veicoli e
quindi il limitato sforzo necessario per azionare il volante.
Nessun dubbio invece che il dispositivo di sterzatura debba
essere servoassistito secondo i criteri della direttiva 6 novembre
2003 là dove le limitazioni funzionali riguardino 3-4 arti.
In definitiva, quindi, per la guida dei TRICICLI o QUADRICICLI
con volante valgono le stesse prescrizioni di cui alla direttiva
30 luglio 2003 per la guida di autoveicoli da parte di conducenti
con minorazioni ad 1-2 arti (con la sola eccezione del servosterzo)
ed alla direttiva 6 novembre 2003 per la guida di autoveicoli
con minorazione a 3-4 arti.
GUIDA DEI TRICICLI/QUADRICICLI CON MANUBRIO
Riguardo invece alla guida dei TRICICLI/QUADRICICLI con manubrio,
non possono essere prese in considerazione tutte le classi di
minorazioni (ad 1-2-3-4 arti) già regolarmente per la guida
degli autoveicoli (o dei tricicli/quadricicli con volante),
poiché detti veicoli, seppur non presentino i problemi di stabilità
tipici dei veicoli a 2 ruote, conservano intatti i problemi
di sterzabilità evidenziati nella direttiva 1/7/2004 relativa
alla guida dei motocicli. Sulla base di ali considerazioni,
il prontuario allegato (che fa parte integrante della presente
direttiva) regolamenta i casi di minorazione ritenute compatibili
con la guida dei tricicli/quadricicli con manubrio, indicando
le conseguenti prescrizioni. Minorazioni di tipo diverso non
potranno, al momento, essere considerate compatibili con la
sicurezza della guida, in quanto finora non compensabili con
adattamenti opportuni.
PATENTE DI GUIDA
Per il disposto dell’art. 3/1° comma e dell’art. 5/3° comma
del D.M. 40T del 30/9/2003, i tricicli ed i quadricicli possono
essere condotti con patente di guida della categoria B od anche
(sul territorio nazionale) della categoria A o della sottocategoria
A1.
Si fa notare, in proposito, che per la guida dei tricicli e
quadricicli con patente della categoria A1 non vige la limitazione
(prescritta invece per la guida dei motocicli) di cilindrata
fino a 125 cc e potenza fino a 11KW.L’art. 4/2° comma del
medesimo D.M. precisa che “se a causa di deficienze fisiche,
viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli
o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti di cui all’art. 7 (ovverosia la prova di
guida) verrà effettuata a bordo di tali veicoli”.
Riguardo alle patenti speciali per i casi qui trattati, l’art.
116/5° del C.d.S., dispone che “ le….patenti speciali) possono
essere limiate alla guida dei veicoli di particolari tipi e
caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione
all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119,comma 4 (gli
accertamenti medici). Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul
veicolo”.
Richiamato quindi che a seconda delle risultanze delle visite
presso le Commissioni Mediche Locali le patenti speciali di
categoria B od A od A1 possono abilitare alla guida anche di
quei soli tricicli/quadricicli le cui caratteristiche od adattamenti
siano compatibili con le accertate condizioni fisiche, per i
casi in esame possono presentarsi 3 eventualità:
1) Conducente già titolare di patente speciale di categoria
B.
In tal caso il conducente è autorizzato a condurre anche tricicli
o quadricicli purchè questi ultimi siano adattati come il veicolo
della categoria B alla cui guida ha conseguito l’abilitazione.
Per quanto già osservato riguardo alla disposizione dei comandi
dei tricicli/quadricicli, può concludersi che, in sostanza,
la patente di guida B speciale autorizza anche la guida dei
tricicli e dei quadricicli con dispositivo di sterzo a volante
ed adattamenti del medesimo tipo di quelli prescritti per la
guida degli autoveicoli (con l’unica eccezione del servosterzo,
er i motivi già detti). Adattamenti che, come è noto, sono riportati
in chiaro sulle patenti di vecchio tipo ed in codice sulle patenti
tipo card.
Per la guida invece dei tricicli/quadricicli con dispositivo
di sterzo a manubrio, essendo del tutto diversa -rispetto agli
autoveicoli- la disposizione dei comandi, anche gli adattamenti
saranno, di norma, di diverso tipo. Ne iene, la conseguenza,
che il titolare di patente B speciale per poter condurre un
triciclo od un quadriciclo con dispositivo di sterzo a manubrio,
dovrà sottoporsi a visita presso una CML la quale ne accerterà
il possesso dei requisiti secondo le indicazioni della presente
direttiva e, nel caso, gli prescriverà i nuovi adattamenti.
Successivamente dovrà superare una prova di capacità e comportamento,
alla guida (indifferentemente) di un triciclo o di un quadriciclo
che sia in grado di raggiungere la velocità di almeno 60 Km/h
(punto 6.4 dell’allegato II al D.M. 40T/2003).
La suddetta prova –come prescritto al medesimo punto del citato
DM.- sarà svolta
secondo le due seguenti fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza
del veicolo;
b) su strada, per valutare l’idoneità di guida del candidato
nel traffico.
Nel caso di esito favorevole, il conducente titolare di patente
B speciale, avrà conseguito anche la patente di categoria A
speciale e quindi l’idoneità a condurre tricicli/quadricicli
di qualsiasi tipo (ma non motocicli, in quanto le condizioni
di stabilità richieste per la guida di questi ultimi veicoli
richiedono accertamenti medici e prove pratiche di tipo specifico,
v. direttiva prot. 2852/M334 del 1°/7/2004).
2) Conducente già titolare di patente speciale di categoria
A od A1.
Trattasi, in questo caso, di conducente che ha già dimostrato
la sua idoneità a condurre un veicolo a due ruote con un dispositivo
di sterzo a manubrio, appositamente adattato in relazione alle
sue limitazioni funzionali. Nel consegue, quindi, che detto
conducente è autorizzato anche a guidare tricicli/quadricicli
con sterzo a manubrio, adattati secondo le prescrizioni che
già figurano sulla sua patente.
Qualora invece il conducente in questione intenda guidare un
triciclo/quadriciclo con dispositivo di sterzo a volante, dovrà
sottoporsi a visita presso una Commissione medica locale la
quale ne accerterà il possesso dei requisiti fisici e gli prescriverà
gli adattamenti opportuni in relazione al diverso assetto di
guida del nuovo tipo di veicolo.
Successivamente dovrà superare una prova di capacità e comportamento
atta a dimostrare la sua idoneità a condurre tricicli/quadricicli
con i nuovi adattamenti. Una tale prova, nel caso in specie,
assumerà i connotati di un semplice esperimento di guida,in
quanto il conducente, anche in caso favorevole, continuerà ad
essere titolare della medesima categoria di patente A od A1,
seppur estesa a veicoli con nuove caratteristiche (art. 116/5°
c del C.d.S.).
3) Conducente non ancora abilitato alla guida che intenda
conseguire a patente speciale per condurre tricicli/quadricicli.
Per quanto detto, la guida di tali veicoli è consentita, con
patenti speciali di categoria B, oppure (sul territorio nazionale)
A od A1.
Per conseguire la patente speciale di categoria B, il conducente
dovrà sottoporsi a visita presso una CML la quale gli prescriverà
gli adattamenti opportuni per la guida di autoveicoli. La prova
di capacità e comportamento (ovverosia la prova di guida) dovrà
essere sostenuta su un autoveicolo appositamente adattato. Conseguita
la patente di categoria B speciale, il conducente sarà autorizzato
a condurre anche tricicli/quadricicli con dispositivo di sterzo
a volante (v. precedente punto 1).
Ove invece l’interessato sprovvisto di patente intenda conseguire
la patente di categoria A od A1 per condurre un triciclo/quadriciclo
con dispositivo di sterzo rispettivamente a volante od a manubrio,
dovrà rappresentare il suo intendimento alla CML la quale, nell’uno
o nell’altro caso, gli prescriverà gli adattamenti previsti
La prova di capacità e comportamento sarà effettuata su un triciclo/quadriciclo
avente le caratteristiche e con le modalità già descritte al
punto 1).
Il Presidente del Comitato Tecnico (dott. Ing. Franco GIANNETTI)
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