Diritto di voto intrasportabili
Questo è il testo della legge:
Art. 1.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n.;104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».
Art. 2.
1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Commento alla legge
Queste le perplessità:
1.
vi sono due categorie di beneficiari:
con gravissime infermità e con gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. E’ quindi evidente che la prima non comprende la seconda, che ha una sua specificazione. Ma allora non è chiaro se si tratti di “malati” o di “disabili” o di ambedue le tipologie, contemporanee o meno. La specificazione è che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile. Ma se è indispensabile l’impossibilità dell’allontanamento, a che serve distinguere fra gravissimi e gravi? E su quali basi si distinguono? Inoltre, non esiste l’impossibilità assoluta, senza altri parametri (es.: pena grave pregiudizio alla propria salute). Infine, per dimora, si intende quella “abituale” o altra?
1. funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale: chi lo richiede alla ASL? L’esperienza insegna che i medici delle ASL non sono precipitosi nell’andare in casa di un infermo...
Dice Bruno Tescari - presidente della Lega Arcobaleno componente della Direzione Generale della Associazione Coscioni: “Abbiamo elaborato la PdL e consegnata all’Associazione per farla depositare in Parlamento. Purtroppo, il testo licenziato contiene alcuni elementi di dubbio. Perciò, pur considerando la nuova legge un passo in avanti per garantire il diritto alle pari opportunità, chiederemo al Ministro dell’Interno di attivarsi con urgenza per effettuare gli opportuni chiarimenti in modo che sin dalle prossime elezioni europee il diritto divenga effettivamente esigibile”.
La procedura, nell’ipotesi del voto del 7 Giugno
1) dal 23/4 (45 gg. prima del 7/6) o anche prima e sino al 18/5 (20 gg. prima del 7/6) la ASL deve designare propri medici abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 3 lettera b)
2) dal 28/4 (40 prima del 7/6) e sino al 18/5 (20 gg. prima del 7/6) occorre chiedere alla ASL di essere visitati dal medico del punto 1), per il rilascio del certificato di cui al comma 3 lettera b) con data non anteriore al 28/4
(la legge non indica a quale ASL ci si deve rivolgere: del Comune di residenza? Della dimora abituale? Della dimora ove si ritiene che saremo il giorno della votazione? Della dimora ove ci troviamo al momento della richiesta, con ciò impegnandoci a non lasciarla sino al momento della visita medica? O sino al momento del voto?)
3) dal 28/4 (40 prima del 7/6) e sino al 18/5 (20 gg. prima del 7/6) va fatta domanda in carta libera – allegando il certificato di cui al comma 3 lettera b) – al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Nella domanda deve essere specificata la volontà di votare nella dimora indicandone l’indirizzo (con ciò impegnandoci ad esserci al momento del voto)
(Un rilievo: la nuova norma non prevede il caso in cui l’elettore non sia in grado di firmare. Non è prevista la procedura di cui all’art. 4 del DPR 445/00 né l’obbligo da parte del Comune di raccogliere la firma tramite un suo pubblico ufficiale)
4) Il voto sarà raccolto - durante le ore in cui sarà aperta la votazione - dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora la persona con disabilità. Dovranno essere presenti anche uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Potranno infine partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Abbiamo chiesto all’Associazione Coscioni di sollecitare il Ministro dell’Interno a fornire chiarimenti sulla legge:
1) art. 1 – lettera a.1.:
nel testo della norma specificato che i beneficiari sono gli elettori per i quali, a causa della loro infermità, l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile .
Poiché tecnicamente non esiste la “impossibilità”, occorre chiarire per quali motivi essa deve esistere (Es.: per rischio immanente di un grave danno alla salute; per presenza di barriere architettoniche che non consentono l’allontanamento “autonomo”)
2) art. 1 – lettera a.1. ed altri:
la legge non indica a quale ASL ci si deve rivolgere nel richiedere la visita del medico certificatore, per cui occorre specificarla: quella del Comune di residenza? Della dimora abituale? Della dimora ove si ritiene che saremo il giorno della votazione? Della dimora ove ci troviamo al momento della richiesta, con ciò impegnandoci a non lasciarla sino al momento della visita medica? O sino al momento del voto?
3) Un rilievo: la nuova norma non prevede il caso in cui l’elettore non sia in grado di firmare. Non è prevista la procedura di cui all’art. 4 del DPR 445/00 né l’obbligo da parte del Comune di raccogliere la firma tramite un suo pubblico ufficiale. Occorre specificare il tutto.