329 1647661 Lega Arcobaleno
Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Le Nostre Iniziative

Europa e ZTL: Contrassegno e Privacy

La Lega Arcobaleno ha elaborato una PdL ed una interrogazione inerenti il Contrassegno e le ZTL e le ha inviate alla Associazione Coscioni. Questa è la sintesi dell’interrogazione presentata e la risposta del Ministro.

La Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998 che ha istituito il Contrassegno disabili non è stata ancora recepita dalla Repubblica Italiana. Tale Raccomandazione uniforma il contrassegno disabili a livello UE e garantisce loro certezza dei diritti di cui al Contrassegno medesimo in tutta l'UE.
Il Contrassegno italiano si diversifica da quello europeo per il colore e le diciture; ma il grande problema è che ambedue recano sul davanti il pittogramma ONU dell'individuo in carrozzina mentre nel nuovo codice della privacy del 2003, all'articolo 74 - comma 1, è stabilito espressamente che è proibito di riportare sul fronte del contrassegno il pittogramma o diciture da cui possa desumersi la qualità di disabile dell'intestatario.
Nell’interrogazione, presentata dai Deputati Farina Concioni, Turco, Bernardini, Zamparutti, si è chiesto “quali iniziative di carattere normativo intendano tempestivamente intraprendere che consentano, da una parte, l'adozione in Italia del contrassegno disabili previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998 e, più in generale, di sanare l'attuale precarietà giuridica che grava sulla disciplina italiana dei permessi disabili” a partire dall’abrogazione del comma 1 dell’art. 74 del Codice Privacy.
Ad essa ha risposto il Ministro dei Trasporti, Matteoli: “Come è noto, le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento prevedono che alle persone invalide, previa visita medica che ne attesti le effettive condizioni, sia concesso il cosiddetto «contrassegno invalidi» o «tagliando arancione», il quale riporta sulla parte visibile il pittogramma dell'uomo in carrozzina, il numero di concessione, il nome dell'intestatario, il suo indirizzo e l'indicazione del comune che ha rilasciato il contrassegno.
La normativa sopracitata risulta oggi in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e l'esposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per la sola visione del contrassegno, vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventidiritto, ad ulteriori difficoltà.
Tale opinione è condivisa anche da alcune importanti associazioni di categoria che non ritengono lesivo della loro dignità l'esposizione del contrassegno attuale, e che ben conoscono le difficoltà che i loro iscritti devono affrontare a causa di un contrassegno del tutto anonimo. Peraltro tale contrassegno non individua, con la sola esposizione, il titolare ma il veicolo al suo servizio, tutelandone di fatto la privacy.
Si aggiunga che sarebbe estremamente complicato predisporre un unico modello di contrassegno che contenga i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata, privo di simboli o diciture dai quali possa desumersi la speciale natura dell'autorizzazione e che sia riconosciuto all'istante da tutte le forze dell'ordine, senza che questo assuma, di fatto, il significato di «auto al servizio delle persone invalide», vanificando così l'intento del legislatore, per non parlare della facilità con cui tali contrassegni potrebbero essere contraffatti o falsificati.
La questione è stata più volte sottoposta all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali che, purtroppo, non sembra comprendere la difficoltà di adottare un contrassegno che, se realizzato come prescritto, creerebbe ulteriori difficoltà a categorie di persone già duramente provate.
Peraltro, proprio a seguito di quanto previsto dalla legge 196 del 2003, in Italia non è possibile adottare il contrassegno europeo «Parking Card for disabile people», valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, n. 98/376/CE che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese dell'Unione europea delle facilitazioni ivi previste. La citata raccomandazione del Consiglio ha suggerito agli Stati membri di adottare, e poi riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione dei disabili, dando indicazioni sul colore del tagliando e sui dati da riportare nella parte visibile dello stesso.
Pochi Paesi hanno accolto tale indicazione, fra questi la Spagna e l'Austria, mentre l'Italia, come già detto, non ha ancora adeguato la propria normativa per le ragioni di cui sopra. La situazione attuale necessita, quindi, di un chiarimento nell'interesse della categoria delle persone diversamente abili nel senso auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che più volte ha proposto nelle sedi competenti una modifica al richiamato articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 196 del 2003 che preveda la soppressione della parte del comma che vieta «l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto, della sola visione del contrassegno», fermi restando i vincoli di tutela dei dati personali. Senza tale modifica preliminare, non è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea così come stabilito dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Da ultimo si fa sapere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è attivato in tal senso presso la IX Commissione della Camera dei deputati e tale disposizione è stata inserita come articolo 38 dell'A.C. 44 e abbinati recanti «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» trasferito in sede legislativa presso la IX Commissione trasporti della Camera.

La Lega Arcobaleno ha poi proposto che nel DDL di ratifica del Contrassegno europeo, che avverrà dopo che la IX Commissione della Camera avrà abrogato il comma 1 dell’art. 74 del Codice della Privacy, sia chiarito che i dati indicati dall’Europa sono “quelli minimi” ma non necessariamente i soli. Se non si fa così non sarà possibile inserire nel Contrassegno un chip – assente nel Contrassegno europeo - capace di essere letto da tutti i modelli di controllo delle ZTL esistenti in Italia. E quindi va inserito il comma: “1.2- Il rilascio del Contrassegno può essere accompagnato dal rilascio o dall'inserimento in esso di un congegno atto a segnalare l'ingresso nella ZTL del veicolo indicato con il numero del Contrassegno stesso debitamente esposto."

In tal modo si potrà inserire un chip nel contrassegno, che consenta ai diversi modelli di strumentazione di lettura oggi esistenti nelle città ove vige la ZTL di unificare il modello di lettura di un solo database valido in qualsiasi città per viaggiare e sostare entro le stesse.

Tecno Drive

www.tecnodrive.it

''Muoversi in Libertà''
Soluzioni per la guida veicoli e il trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Powered by
Abbiamo fatto il possibile per renderlo accessibile secondo le linee guida WCAG 1.0 al livello AA