Dalla Finanziaria 2008: Adozioni e affidamenti
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti)
1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un
periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano
adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso
del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere
fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con
il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può
essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del
minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero
di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il
congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito,
senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere
fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo
di tre mesi».
461. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti)
1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non
sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica
la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».
462. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche
nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi
e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni
dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per
il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia».