Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Dalle Associazioni

Fratelli e congedi

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perchè totalmente inabili.
La Corte sentenzia quindi che la norma irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori, cosè non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.
Ora i diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) con i quali convivano, possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizioneè tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi che i genitori siano ''solo'' anziani o ''solo'' invalidi parziali. (da Handylex.org)

Tecno Drive

www.tecnodrive.it

''Muoversi in Libertà''
Soluzioni per la guida veicoli e il trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Powered by
Abbiamo fatto il possibile per renderlo accessibile secondo le linee guida WCAG 1.0 al livello AA