Lavoro notturno e familiari di persone disabili
Alcune categorie di lavoratori non sono obbligate ad effettuare lavoro notturno.
Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre.
La prima categoria interessata dall'agevolazione è quella delle lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse.
La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro. Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con la locuzione "a carico".
Lo ha chiarito, rispondendo ad un interpello, il Ministero del lavoro con la Risoluzione n. 4/09.
Il Ministero chiarisce che la definizione "a carico" vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.
Pertanto il disabile va considerato "a proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.