Legge per la semplificazione delle procedure
Il Senato ha definitivamente convertito in legge il decreto nr.4 del 10 gennaio 2006 recante, agli art 6 e 7, norme di semplificazione amministrativa per i disabili.
Questo il testo definitivo dell'articolo 6:
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni
dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento
sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché
quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni
in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali
è previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale
di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»
sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo
33, comma 5, della medesima legge.»
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori
di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi
i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato
luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o
di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all'accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate,
senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni
rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo
e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da
richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle
aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea
a comprovare la minorazione.»
3.bis L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap,
riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato
dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.
Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il
godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà
della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti
fino all'esito di ulteriori accertamenti.
La FISH ha diramato il seguente comunicato:
Ricordo i due punti qualificanti che la la Fish e le associazioni
aderenti, attraverso la Consulta sulle tematiche della disabilità
nelle relazioni con la pubblica amministrazione, hanno proposto
ed ottenuto: l'unificazione delle procedure per l'accertamento
e la non rivedibilità delle patologie stabilizzate.
E' una vittoria che affonda le sue radici nella manifestazione
del 15 novembre 2005 e nell'iniziativa di appello a tutte le
forze politiche del 20 febbraio 2006. Senza il nostro movimento
non ci sarebbe stata né la proposta dei due commi, né la loro
approvazione. Facciamo notare come il decreto rappresenti il
primo segnale di controtendenza ai provvedimenti degli anni
precedenti che hanno annullato ogni forma di ricorso amministrativo,
nonché trasferito all'Inps competenze di verifica di ogni certificazione
col risultato di allungare i tempi di accertamento di almeno
6 mesi, vessando le persone con disabilità e le loro famiglie.
E' il primo passo verso la riforma dell'accertamento dell'invalidità,
dell'handicap e della disabilità che approdi verso la proposta
Fish sulla presa in carico e per il progetto di vita della persona
che renda esigibile il diritto all'inclusione nella società
delle persone con disabilità. Ovvero il primo pilastro sul quale
si fonda la Federazione. Auspichiamo che l'impegno bipartizan
di queste ore sia garantito anche nella prossima legislatura
per poter portare a compimento il progetto di riforma, in piena
attuazione dell'art.24 legge 328/00 ignorato dal Governo in
questa legislatura.