Patentino e mini auto
Come è ormai noto, per condurre un ciclomotore è necessario ottenere, sostenendo un esame scritto, uno specifico patentino. La prescrizione riguarda anche le miniauto, quelle
vetturette a tre o quattro ruote che si guidano senza patente cui molte persone anziane o con disabilità fanno ricorso per garantirsi un minimo di autonomia.
L’articolo 116 del Codice della Strada prevede che “per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida ovvero il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale ”.
La disposizione non riguarda solo i minorenni, ma anche tutte le persone che, pur maggiorenni, siano prive di patente.
Il comma 1 ter dell’articolo 116 citato precisa che “a decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida”.
Ma il Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 ha modificato l’articolo 116 del Codice della Strada, per i soli maggiorenni: l’obbligo del patentino viene prorogato, per i soli maggiorenni, al 1° ottobre 2005 e non sarà più necessario sostenere un esame scritto, ma sarà richiesto il possesso degli stessi requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente A (anche speciale).
Il patentino si otterrà previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici.
Chi è affetto da disabilità o menomazioni, come nel caso delle patenti speciali, deve quindi rivolgersi alla Commissione Medica (presso l’Azienda Usl) preposta alla valutazione delle idoneità alla guida. (ANGLAT).