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In Primo Piano

I processi per il riconoscimento dell'invalidità

Dal 1° gennaio 2012, con il DL 98/11, i processi per l'invalidità civile avranno un altro iter. Esso obbliga le parti, prima ancora di fare causa per il riconoscimento non accettato, a svolgere la perizia medica sulle condizioni sanitarie della persona che lo richiede. Per queste controversie, il cittadino ha l'obbligo di chiedere - con ricorso diretto al tribunale - l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo con una perizia svolta da un medico di fiducia del tribunale.
Tale accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della causa.
Il giudice, con proprio decreto, chiede alle parti di dichiarare per iscritto, entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, se intendono contestare le conclusioni del perito.
Se nessuna delle parti dichiara di opporsi alle conclusioni del perito, il giudice emana (entro ulteriori 30 giorni) un decreto con il quale omologa l'accertamento del requisito sanitario. Mediante l'omologazione, le conclusioni del perito diventano inoppugnabili, e vengono notificate agli enti previdenziali competenti entro 120 giorni; una volta ricevuta la notifica, gli enti devono pagare la prestazione corrispondente alle condizioni di salute accertate dal tribunale. Si arriva quindi ad ottenere gli stessi effetti della sentenza, senza svolgere alcuna procedura contenziosa.
Invece, se una delle parti, entro 30 giorni dal deposito della perizia, dichiara di contestare le conclusioni del consulente tecnico, può avviare la causa ordinaria, ma deve farlo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. Il ricorso deve indicare in maniera specifica, a pena di inammissibilità, i motivi per cui si contesta la perizia medica.
La legge prevede, infine, che l'avvio della procedura di accertamento preventivo debba essere notificata all'Inps direttamente al direttore della sede provinciale competente; una volta effettuata questa notifica (anche in via telematica), diventa irrilevante l'effettiva presenza del medico di parte indicato dall'ente previdenziale alle operazioni peritali. Viene meno, quindi, il rischio che la mancata convocazione del medico di fiducia dell'ente di previdenza pregiudichi la validità dell'intera procedura.

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