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Notizie

Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità

(da adottarsi simultaneamente alla Convenzione) Questo Protocollo dell'ONU è stato adottato anche dall'Italia
Gli Stati Parte nel presente Protocollo hanno deciso come segue:

ARTICOLO 1
1. Uno Stato Parte al presente Protocollo (Stato Parte) riconosce la competenza della Giunta sui diritti delle Persone con Disabilità (Giunta) a ricevere e valutare comunicazioni da una rappresentanza di individui o gruppi soggetti alla sua giurisdizione che dichiarino di essere vittime di una violazione da parte di uno Stato Parte alle direttive della Convenzione.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dalla Giunta se essa concerne uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

ARTICOLO 2
La Giunta considererà inammissibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione sia anonima
b) la comunicazione costituisca un abuso del diritto di sottomissione di dette comunicazioni o sia incompatibile con le previsioni della presente Convenzione
c) il medesimo argomento sia già stato esaminato dalla Giunta o sia stato o sia sotto esame da altra procedura di investigazione internazionale o risoluzione
d) tutti i rimedi a livello locale non siano stati tentati. Non sarà la regola quando l'applicazione dei rimedi sia irragionevolmente prolungata o incapace di avere effetti reali e) sia manifestamente infondata o non sufficientemente circostanziata
f) i fatti oggetto della comunicazione siano successi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati Parte coinvolti a meno che questi fatti non siano continuati oltre tale data

ARTICOLO 3
Soggetta alle previsioni dell'ART.2 del presente Protocollo, la Giunta fornirà le comunicazioni a lei sottoposte confidenzialmente all'attenzione degli Stati Parte. Nello spazio di sei mesi, lo Stato ricevente sottoporrà alla Giunta spiegazioni scritte o documenti certificanti la situazione ed il rimedio, se ci sia, che sia stato adottato dallo Stato stesso.

ARTICOLO 4
1. In ogni momento dopo aver ricevuto la comunicazione e prima che una determinazione in merito sia stata emessa, la Giunta può trasmettere allo Stato Parte interessato da una sua comunicazione urgente una richiesta che lo Stato Parte prenda misure provvisorie necessarie ad evitare possibili danni irreparabili per la vittima o le vittime della violazione in questione.
2. Dove la Giunta eserciti la sua discrezione come da paragrafo 1 di questo articolo, ciò non implica la determinazione sull'ammissibilità o sui meriti della comunicazione.

ARTICOLO 5
La Giunta indirà riunioni ravvicinate dove esaminare le comunicazioni sotto il presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, la Giunta inoltrerà i suoi suggerimenti e raccomandazioni, ove ve ne siano, allo Stato Parte coinvolto e a chi ne abbia presentato richiesta.

ARTICOLO 6
1. Se la Giunta riceve affidabili informazioni che indichino una grave o sistematica violazione da parte di uno degli Stati Parte dei diritti approvati dalla Convenzione, la Giunta inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esame dell'informazione ed a tal fine fornirà osservazioni a riguardo dell'informazione ricevuta.
2. Tenendo in conto le osservazioni da sottomettere allo Stato Parte interessato così come ogni altra rilevante informazione disponibile, la Giunta può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta ed a farne rapporto alla Giunta. Dove garantito e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio.
3. Dopo aver esaminato i risultati di un'inchiesta, la Giunta trasmetterà tali risultati alla Stato Parte coinvolto insieme a commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte coinvolto dovrà, nei sei mesi dal ricevimento dei risultati, commenti e raccomandazioni della Giunta, sottoporre le sue osservazioni alla Giunta.
5. Ogni inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi del procedimento.

ARTICOLO 7
1. La Giunta può invitare lo Stato Parte coinvolto ad includere nel suo rapporto come da ART.35 della Convenzione dettagli circa ogni misura presa in risposta ad un'inchiesta condotta come da ART.6 del presente Protocollo.
2. La Giunta può, se necessario, dopo la scadenza del periodo di sei mesi come da ART.6.4, invitare lo Stato Parte coinvolto ad informarla circa le misure prese di conseguenza a quell'inchiesta.

ARTICOLO 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o ratifica del presente Protocollo o all'ingresso in esso, dichiarare che non riconosce la competenza della Giunta prevista agli ART. 6 e 7.

ARTICOLO 9
La Segreteria Generale delle Nazioni Unite sarà depositaria del presente Protocollo.

ARTICOLO 10
Il presente Protocollo sarà disponibile per la firma da parte degli Stati firmatari e dalle Organizzazioni Regionali di Integrazione della Convenzione presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York a partire da ...

ARTICOLO 11 Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari di tale protocollo che abbiano ratificato o accettato la Convenzione. Sarà soggetto a conferma formale da parte delle Organizzazioni Regionali di Integrazione firmatarie di questo Protocollo che abbiano formalmente confermato o accettato la Convenzione. Sarà aperto all'accesso per ogni Stato o Organizzazione Regionale di Integrazione che abbia ratificato, confermato formalmente o accettato la Convenzione e non abbia firmato il Protocollo.

ARTICOLO 12
1. "Organizzazione regionale di integrazione" significa un organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, alla quale i suoi Stati Parte abbiano trasferito competenza a riguardo degli argomenti del presente Protocollo. Queste organizzazioni dichiareranno, con i loro strumenti di conferma o di annessione, l'estensione delle loro competenze rispetto agli aspetti riguardanti la Convenzione ed il presente Protocollo. Di conseguenza, informeranno il depositario di ogni modifica sostanziale nell'estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicheranno a queste organizzazioni nel limite delle loro competenze.
3. Per i principi dell'ART.13, paragrafo 1 e ART.15, paragrafo 2, ogni strumento depositato da un' Organizzazione regionale di integrazione non sarà tenuta in conto.
4. Le Organizzazioni regionali di integrazione, nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il diritto di voto negli incontri degli Stati Parte , con un numero di voti corrispondente al numero dei loro Stati Membro che siano Stati Parte di questo Protocollo. Un'organizzazione non potrà esercitare il diritto di voto qualora lo abbia già fatto uno dei suoi Stati Membro, e viceversa.

ARTICOLO 13
1. Soggetto all'entrata in vigore della Convenzione, il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o accesso.
2. Per ogni Stato o Organizzazione Regionale di Integrazione che ratifichi, confermando formalmente o accedendo al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento.
ARTICOLO 14
1. Deroghe incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.
2. Le deroghe potranno essere annullate in ogni momento.

ARTICOLO 15
1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo e sottometterli alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite. La Segreteria Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parte, con richiesta di notificare se convocare un incontro fra Stati Parte allo scopo di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, passati quattro mesi da detta comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte favoriscano l'incontro, la Segreteria Generale convocherà la riunione sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti sarà sottomesso dalla Segreteria Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e quindi agli Stati Parte per l'accettazione.
2. Un emendamento adottato e approvato in accordo col paragrafo 1 entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del numero di strumenti di accettazione decisi dai due terzi degli Stati Parte presenti all'adozione dell'emendamento. Poi, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per gli Stati Parte che lo abbiano accettato.

ARTICOLO 16
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con comunicazione scritta alla Segreteria Generale delle Nazioni Unite. La denuncia diventerà effettiva un anno dopo la data di ricevuta della notifica da parte della Segreteria Generale.

ARTICOLO 17
Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formato accessibile.

ARTICOLO 18
Le versioni in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo saranno ugualmente autentiche.

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