Sanzioni
Con D.Lgs. 24 febbraio 2009 , n. 24 è stata approvata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Le sanzioni stabilite sono:
Art. 3. Negata prenotazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
Art. 4. Negato imbarco
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l’imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l’imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo alternativo anche all’eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.
Art. 5. Obbligo di informazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l’operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell’aeromobile;
b) non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in base alle quali si è avvalso delle deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza, purché abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonché al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell’assistenza necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
Art. 6. Designazione di punti di arrivo e di partenza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all’interno che all’esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto.
Art. 7. Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità
1. Salvo che il fatto costituisca reato, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualità per l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Art. 8. Obblighi di formazione del personale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
b) non provvedono affinché tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere idoneo all’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.
Art. 9. Mancata assistenza da parte dei vettori aerei
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all’allegato 2 del presente decreto.
Art. 10. Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente.
Art. 11. Istituzione fondo speciale
1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.