Immagine di tre alberelli attraversati da un arcobaleno e logo dell'associazione

Le Nostre Iniziative

Tavolo ENAC

Il 24 Luglio l’ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ed organo di vigilanza delegato dal Governo, ha organizzato un tavolo con l’associazionismo in vista della ratifica degli att. 3 e 4 del Regolamento Europeo CE 1107/2006 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, già presentato nei passati LEGAFAX e nel Sito della Lega Arcobaleno. Il resto del Regolamento sarà ratificato entro Luglio 2008.
A rappresentare l’associazionismo vi erano i presidenti nazionali del CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), Luisella Bosisio Fazzi, e Pietro V. Barbieri, per la FAND vi era Carlo Calvani (ANMIC) e per il CIDUE, Roberto Romeo (ANGLAT), il presidente della Lega Arcobaleno Bruno Tescari, i tecnici di CND e FISH Giulio Nardone e Roberto Vitali, il presidente della Assoc. Spina Bifida, Giovanni Pagano Così, dal 26 luglio sono entrati in vigore il terzo e il quarto articolo, riguardanti rispettivamente il Divieto di rifiutare il trasporto e le Deroghe, le condizioni speciali e le informazioni ed anche il 14°, Organismo di applicazione e suoi compiti e il 16°, Sanzioni. Si tratta di un passaggio fondamentale che non consentirà più ad alcuna compagnia di rifiutare, ad esempio, l'imbarco o una prenotazione ad una persona con disabilità o destinarla ad un altro volo,, pena sanzioni che il Regolamento definisce come «efficaci e dissuasive». Tuttavia, sono previste deroghe. Qualunque disagio vissuto dai cittadini con disabilità potrà già essere denunciato all'ENAC, scrivendo direttamente alla Direzione Generale dell'Ente
(Viale di Castro Pretorio, 118, 00185 Roma)
oppure con Mail a: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it

Art. 3 - Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Art. 4 - Deroghe, condizioni speciali e informazioni
1. nonostante le disposizioni dell’art. 3 un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:
a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall’autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione b) se le dimensioni dell’aereomobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.
Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al 1° comma lettera a) o b), il vettore aereo il suo agente o l’operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre una alternativa accettabile alla persona in questione.
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all’eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall’art. 8 del regolamento CE 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
2. alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo , il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
4. quando un vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese . Su richiesta , il vettore aereo , il suo agente o l’ operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Art.16 - Sanzioni
Gli stai membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Durante l'incontro con le associazioni sono state poste le basi anche per due distinti tavoli tecnici, che riguarderanno rispettivamente la formazione del personale e i requisiti minimi di qualità, altri temi quanto mai importanti per una corretta e concreta applicazione del Regolamento.

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