Voto e intrasportabili
La Lega Arcobaleno, su richiesta dell’Associazione
Luca Coscioni, ha elaborato la seguente proposta di legge, che
nei prossimi giorni sarà depositata alla Camera.
Esercizio del diritto di voto nella propria dimora
RELAZIONE
La normativa che garantisce il diritto di voto alle persone
con disabilità, è variegata ed abbastanza esauriente. Tuttavia,
il Parlamento ha disciplinato sin nei dettagli il cosiddetto
“voto assistito” (Art. 41 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art.
39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23) (Art. 55 T.U. 5
febbraio 1956, n. 26, art. 39) (Legge 5 febbraio 2003, n. 17)(
legge 27/1/2006 n. 22) e il diritto di voto ai non deambulanti
in presenza delle barriere architettoniche nel seggio (art 1
- legge 15 Gennaio 1991 n° 15) ma in maniera più vaga quello
inerente il diritto “al trasporto” (art. 29 della legge 5 Febbraio
1992 n° 104). Quest’ultima recita: “In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale”. Pertanto, concerne “tutti” gli elettori
indipendentemente dalla disabilità e dall’handicap. Ma tale
norma, come è noto, è una “legge-quadro”, cioè fornisce indicazioni
di comportamento peraltro condizionate dalla presenza o meno
sia di appositi stanziamenti in bilancio sia di strumentazione
umana - cioè di accompagnatori formati professionalmente - e
tecnica. Comunque, sugli oltre 8.000 Comuni, solo poche centinaia
riescono a soddisfare il servizio e pochi sono quelli per i
disabili con impedita deambulazione che dimorano in case munite
di barriere architettoniche e senza ascensore. In tali casi,
infatti, l’elettore dovrebbe essere portato a braccia, con ferita
alla propria dignità umana e comunque con gravi rischi di cadute,
rovinose sia per lui sia per gli accompagnatori, spesso nemmeno
coperti da apposita assicurazione.
Con la legge 27/1/2006 n. 22 il Parlamento ha preso positivamente
in considerazione il diritto di voto degli elettori nella loro
dimora ma solamente a quelli in stato di dipendenza vitale da
apparecchiature elettromedicali. Allo stato dell’arte, dunque,
occorre che la normativa fissi alcuni principi e modalità:
a)- Pari Opportunità L’esercizio del voto è un diritto costituzionalmente
garantito. La normativa vigente, peraltro, lo applica compiutamente
solo in tale fase ma senza disciplinare quelle precedenti: spostamento
dalla casa al portone del palazzo ove si dimora – trasporto
sino al seggio – ritorno in casa; e non lo applica per tutti
gli elettori che si trovano comunque in situazioni bisognose
dell’intervento. Occorre precisare, infatti, che l’offerta del
servizio non dipende dalla tipologia della malattia o della
disabilità bensì dalla oggettiva situazione di “impossibilità”
di spostarsi dalla dimora per andare a votare senza arrecare
un gravissimo danno alla salute. Ed occorre anche prevedere
il caso di presenza di barriere architettoniche, senza vie alternative
percorribili, qualora l’elettore abbia una nulla o gravemente
impedita capacità di deambulazione.
b)- Non Discriminazione, Autonomia, Diritto di scelta La legge
1Marzo 2006 n° 67 stabilisce il diritto alla non discriminazione
sociale, mentre l’ONU, con la Convenzione del 11 Dicembre 2006
firmata il 30 Marzo 2007 dal Ministro Ferrero per il Governo
italiano, ha sancito il diritto all’autonomia della persona
con disabilità ed al suo diritto di scelta fra i servizi erogabili.
Per le persone disabili l’autonomia consiste nella possibilità
di utilizzare le proprie residue capacità funzionali, anche
se con l’ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali.
In mancanza di tale principio-diritto, è ovvio che ogni barriera
potrebbe essere superata ma lo si farebbe con metodi invasivi,
rischiosi, antieconomici: essere portati a braccia da più persone
a rischio di pericolose cadute, utilizzare tecnologie meccaniche
costosissime, ecc. In tutti i casi, laddove non vi sia consenso
della persona assistita, si arrecherebbe una lesione al suo
diritto di scelta ed alla sua stessa libertà.
c)- Obbligo dei Comuni Occorre specificare che i Comuni hanno
l‘obbligo di garantire l’esercizio del diritto di voto alle
persone con disabilità: o garantendo le fasi dell’assistenza,
dell’accompagnamento, del trasporto, del voto assistito, richieste
dall’elettore disabile oppure del voto nella sua dimora se vi
sono i presupposti di legge.
d)- L'impossibilità Il diritto di voto nella dimora non deve
trasformarsi in un privilegio. Esso deve essere riservato solamente
agli elettori che si trovano impossibilitati ad andare a votare
come qualsiasi altro cittadino. I presupposti per il voto nella
dimora sono di due tipi:
- o essere allettati per malattia che, alzandosi dal letto,
arrecherebbe un gravissimo danno alla propria salute (es. essere
in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,
essere con post-fratture non rimarginate, essere in stato febbrile
altissimo, ecc.);
- o trovarsi in situazione di gravità, così come stabilita dall'art.
3 - comma 3 - della legge 104;'92, ed essere anche impossibilitati
a spostarsi autonomamente dalla propria dimora a causa della
citata situazione (es. presenza di barriere architettoniche
in assenza di ascensore o servoscala o pedana).
La proposta che segue consente a tutti gli elettori le pari
opportunità di esercitare il diritto costituzionale del voto.
Art. 1. Voto nella dimora per elettori disabili
L’art. 1- commi 1 e 3 - della legge 27 Gennaio 2006 n. 22 è
sostituito dal seguente:
1. Gli elettori che si trovano a letto perché malati impossibilitati
ad alzarsi senza arrecare un gravissimo danno alla propria salute
e gli elettori che si trovano in situazione di gravità, così
come stabilita dall'art. 3 - comma 3 - della legge 104;'92,
e che sono impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria
dimora a causa della citata situazione, sono ammessi al voto
nella predetta dimora.
3. Gli aventi diritto devono far pervenire, dal 60° al 30° giorno
antecedente la data della votazione, all'Ufficio elettorale
del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a)- esplicita
richiesta in carta libera attestante il motivo per il quale
si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora; b)-
eventuale copia del certificato rilasciato dalla Commissione
medica di cui all’art. 4 della predetta legge 104/’92, od altra
equivalente, da cui risulti l’esistenza della situazione di
gravità di cui al comma 1; c) il certificato del medico di base
in cui si dichiara l’esistenza della situazione di malattia
di cui al comma 1 ed eventualmente che l’elettore è impossibilitato
ad allontanarsi autonomamente dalla propria abitazione, indicandone
anche la motivazione.
3 bis. I Comuni in cui dimorano gli elettori di cui al comma
1 sono tenuti a garantire il loro esercizio del diritto di voto
– su loro richiesta e se vi sono i presupposti di legge – mediante
servizi di accompagnamento, trasporto, voto assistito.