Agevolazioni Fiscali
Patenti
Permessi L.104/'92
Varie su L.104/'92
Varie
BARRIERE ARCHITETTONICHE
. Rimozione montacarichi
. Ascensore per studio medico
. Allargamento ascensore
. Installazione rampa
. Costruzione ascensore
. Pedana in cortile
. Bancone cassa
. A chi spetta la L.13/’89
. Ascensore
. Corrimano
. Bagno
. Sportello bancomat
. Maniglie
. Ascensore o piattaforma
. Condomini e suddivisione spesa
. Cinema con barriere
. Montascale
. Porte da allargare
. Ascensore
. Barriere architettoniche al cimitero
. B.A.: cancello nel condominio
. Domanda (Rimozione montacarichi) top
desidererei sapere se alla morte del disabile che ha fatto installare il montacarichi, nella scala B di un condominio, lo stesso montacarichi possa essere rimosso o gli eredi, pur abitando nella scala A dello stesso condominio, possono opporsi alla rimozione.
risposta:
LA QUESTIONE NON E' PREVISTA DALLA LEGGE, PER CUI OCCORRE UNA SENTENZA GIUDIZIARIA CHE VALUTI LE MOTIVAZIONI DI AMBEDUE LE PARTI.
TENGA PRESENTE CHE PERSINO SE IN UN PALAZZO NON ABITANO DISABILI, UN QUALSIASI CONDOMINO HA IL DIRITTO DI FAR APPORRE UN SERVOSCALA A PROPRIE SPESE, SECONDO IL PRINCIPIO CHE UN DISABILE ESTERNO VOGLIA ANDARE A VISITARE UN CONDOMINO NORMODOTATO E DEBBA UTILIZZZARLO.
. Domanda (Ascensore per studio medico) top
Il mio studio è posto al primo piano di uno stabile dove esistono due ascensori di uso con le porte di 60 cm di larghezza; ho una sedia a rotelle di 50 -54 cm che permette l'accesso di un eventuale disabile al mio studio. Desidero sapere, se possibile, se questo è sufficiente per le normative vigenti o debbo dotarmi di uno ulteriore presidio tipo Sedia Scoiattolo per accedere attraverso le scale.
Grazie per l'attenzione.
risposta:
OCCORRE CHE L'ASCENSORE ABBIA UNA PROFONDITA' DI ALMENO 100 CM ED UNA LARGHEZZA INTERNA DI ALMENO 80 CM, O QUASI.
INOLTRE, PER LEGGE LA BOTTONIERA DOVREBBE AVERE ANCHE I CARATTERI BRAILLE E IN DOVREBBE ESSERCI UN PICCOLO PANNELLO RICEVENTE E DANTE LE SEGNALAZIONI LUMINOSE IN CASO DI PERICOLO E SIMILI (UTILE PER I SORDI O MUTI)
COMUNQUE, POICHE' LE CARROZZELLE IN CIRCOLAZIONE HANNO DIMENSIONI E FORME MOLTO VARIE, AFFINCHE' UN ASCENSORE POSSA ACCOGLIERNE DI QUALSIASI TIPO DEVE AVERE DIMENSIONI E FORME MOLTO AMPIE.
LO SCOIATTOLO - O ANALOGHI - IN TALI CASI E' UTILE MA OCCORRE CHE LO STUDIO ABBIA ANCHE CHI LO SA USARE.
NEL SUO CASO, SE LE DIMENSIONI SONO VICINE A QUELLE SEGNALATE PUO' ESSERE SODDISFATTO DELL'ATTENZIONE CHE HA POSTO AL PROBLEMA: LEI E' UNA MOSCA BIANCA.
. Domanda (Allargamento ascensore) top
Vivo a Domodossola, provincia di Verbania. Abito in un condominio e,avendo mio padre invalido al 100%, vorrei sapere se esiste una legge che prevede l'allargamento dell'ascensore(visto che la sedia a rotelle non entra, dobbiamo chiuderla per farla entrare in ascensore!) e a carico di chi sarebbero tali spese. Avevamo inoltre fatto installare una passerella per sedia a rotelle, per evitare a mio padre di far le scale:questo a nostre spese. Oltre alle lamentele di alcuni condomini,vergognose a mio avviso(visto che lo spazio per scendere le scale c'era in ogni caso e, visto che la passerella su consiglio dell'amministratore era stata collocata all'entrata secondaria e non principale), abbiamo dovuto rimuoverla, perchè troppo stretta e inutilizzabile. Vorrei sapere se ASL o Comune, prevedono un contributo spese per installazione di sedie montacarichi o passerelle.
In attesa d'una risposta, invio cordiali saluti.
risposta:
PER QUANTO CONCERNE L'ASCENSORE DA ALLARGARE, OCCORRE VERIFICARE DA UN TECNICO CHE L'ALLARGAMENTO NON VADA AD INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL DIRITTO DI PROPRIETA' O DI GODIMENTO DI UN QUALSIASI ALTRO CONDOMINO. SE COSI' E', NON HA SOLUZIONI. SE NON COMPORTA DANNI, POICHE' LA LEGGE NON TRATTA L'ARGOMENTO, PUO' RICORRERE AL TRIBUNALE CON DISCRETE POSSIBILITA' DI VITTORIA.
CIRCA L'ALTRA SOLUZIONE, LEI HA IL DIRITTO DI METTERLA, ANCHE SENZA L'ASSENSO DEGLI ALTRI, NELL'INGRESSO PRINCIPALE, UNICO IDONEO AL SERVIZIO, PURCHE' LA PASSERELLA NON SIA CEMENTATA MA SIA FISSATA IN MODO DA POTERLA TOGLIERE N FUTURO (ES. CON BULLONI) DOPO AVERE FATTO APPOSITAMENTE CONVOCARE IL CONDOMINIO PER LA SUA DELIBERA: PASSATI 90 GIORNI SENZA RISPOSTA - O PRIMA SE LA RISPOSTA E' NEGATIVA - PUO' METTERE LA PASSERELLA. OVVIAMENTE, PURCHE' LO SPAZIO RIMANENTE DELLE SCALE SIA AMPIO ALMENO 100 CM PER GARANTIRE L'ALTRUI PASSAGGIO.
IN TEORIA LO STATO DOVREBBE CONTRIBUIRE ALLA SPESA (L. 13/'89) MA CON QUESTI TEMPI...
NON SAPPIAMO SE LA SUA REGIONE, COME FANNO ALTRE, CONTRIBUISCE.
. Domanda (Installazione rampa) top
1) un mio cliente necessita di installare una rampa di accesso su suolo pubblico per meglio accedere alla proprietà condominiale; mi chiedevo se ci fosse da chiedere una autorizzazione all'assemblea e quale fosse l'iter da seguire.
2) lo stesso cliente necessita di installare anche delle maniglie all'interno dell'ascensore condominiale per avere una maggiore comodità d'uso del suddetto ascensore; mi chiedevo se ci fossero delle autorizzazioni da chiedere all'assemblea. in questo caso mi pare mi venga in aiuto l'art. 2 della legge 13/89 ma vorrei una risposta da voi (in quanto molto più esperti di me!)
premetto che il mio cliente ha già detto che si farà carico di TUTTE le spese per gli interventi.
potreste nella vostra risposta darmi dei riferimenti normativi o di giurisprudenza?
Grazie tante della disponibilità.
risposta:
1) L'AUTORIZZAZIONE VA CHIESTA SOLO AL COMUNE, CHE VERIFICHERA' ANCHE SE ESSA CREEREBBE OSTACOLO AL CONDOMINIO IN TAL CASO, OCCORRE AVERE ANCHE QUESTA AUTORIZZAZIONE. SE IL COMUNE DA' RISPOSTA POSITIVA MA IL CONDOMINO LA DA' NEGATIVA, LA RAMPA NON DEVE ESSERE CEMENTATA MA SOLO FISSATA CON BULLONI PER ESSERE MOVIBILE.
2) HA RAGIONE SULLA LEGGE 13. PERO' LE CONSIGLIAMO DI CHIEDERE ALL'IMPRESA COSTRUTTRICE SE I MANIGLIONI SONO COMPATIBILI CON LA SICUREZZA.
E CON IL N° DEI FRUENTI IN CONTEMPORANEA.
SE LA RISPOSTA E' POSITIVA DEVE CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE CONDOMINIALE MA SE QUESTA E' NEGATIVA PUO' INSTALLARLI EGUALMENTE MA SOLO IN MODO CHE SIANO MOVIBILI.
. Domanda (Costruzione ascensore) top
Salve ho una figlia disabile al 100% non deambulante e abito al primo piano di un gruppo di appartamenti in un centro storico.
Ho chiesto e ottenuto dal comune la concessione per la costruzione di un ascensore che poggia su area del cortile comune. Dei 7 proprietari (circa 84% dei millesimi) ho ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione della struttura da parte di 6, mentre il settimo mi ha chiesto la cessione, di oltre 10mq di mio giardino di proprietà (ho 50 mq!!) a fronte di 50 cm quadrati che io richiedo dell'area comune. Ho fatto altre offerte alternative di valore assolutamente maggiore alla richiesta del condomino ma tutte inascoltate. Anzi il condomino va in giro da tutti a dire che sono una persona tutt’altro per bene, che non merito niente e che gli sto rubando del terreno. Addirittura è andato a lamentarsi dal sindaco che sono un poco di buono.
La costruzione esterna non inficia in alcun modo il passaggio alla proprieta di questo inquilino.
Ora vi chiedo se posso presentare qualche deroga o atto per poter costruire l'ascensore su area comune.
Sono 4 mesi che tiro avanti questa storia, ma anche il mio avvocato ha finito le idee.
Potrei fare l'ascensore in altra area di mia proprietà ma raggiungerebbe costi che non posso sostenere.
Grazie per il vostro tempo dedicatomi.
risposta:
LE TRASCRIVO L'ART 2 DELLA L. 13/89 DA CUI RISULTA LA SOLUZIONE POSITIVA. LO FACCIA LEGGERE DALL'AVVOCATO
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
. Domanda (Pedana in cortile) top
Ho il seguente problema: ho un' abitazione composta da p.terra-p.primo-e mansarda, un cortile davanti casa in comune e uno dietro di mia proprietà. Vorrei costruire un piano elevatore esterno per poter raggiungere la mansarda, perché passando dall'interno dovrei fare circa 40 scalini. Mia madre è invalida al 100% con handicap. La pedana verrà fatta di dimensione ridotte: sono soggetto a qualche regolamenti ?tipo le distanze..etc..etc. grazie per una vostra risposta rimango in attesa. Cordiali saluti.
risposta:
PRESUMIAMO CHE LO VORREBBE METTERE NEL CORTILE DI SUA PROPRIETA' E CHE, COMUINQUE, PER ENTRARE IN CASA DOVRA' FAR COSTRURE UNA APPOSITA APERTURA MURARIA.
PER IL SUO DIRITTO, DEVE PRESENTARE IL PROGETTO, FIRMATO DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO, AL COMUNE PER AVERE I RELATIVI PERMESSI.
UNA VOLTA OTTENUTO CIO', PER AVERE DIRITTO AL CONTRIBUTO STATALE IN BASE ALLA LEGGE 13/'89, DEVE COMPILARE IL MODULO CHE IL COMUNE LE RILASCERA' E SOLO DOPO 30 GIORNI DA CIO' (O ALTRO TERMINE COMUNALE) PUO' INIZIARE I LAVORI.
AL LORO TERMINE, CONSEGNI LA FATTURA QUIETANZATA AL COMUNE PER L'AVVIO DELLA PRATICA DEL CONTRIBUTO.
. Domanda (Bancone cassa) top
Siamo una falegnameria in provincia di MC; stiamo realizzando un negozio d'abbigliamento e ci è stato richiesto un bancone cassa con il piano ribassato a norma per persone disabili, senza specificare le misure dimensionali di altezza e larghezza e senza citare nessuna norma di riferimento. Potete dirci quali sono le leggi in materia e quali sono le dimensioni corrette? Grazie, saluti
risposta:
DIMENSIONI= ALMENO UN METRO CIRCA DI AMPIEZZA E CM. 80 DI ALTEZZA.(DM 236/'89).
. Domanda (A chi spetta la L.13/’89) top
Mi permetto di disturbarvi per una richiesta che forse mi potrebbe aiutare a chiarire una situazione di possibile abuso. Volevo capire se una persona, invalida civile al 100% ma non certificata portatrice di handicap e senza alcun problema di deambulazione o necessità di assistenza, può usare la legge 13/1989 per costruire un ascensore in deroga alle distanze come previsto dall'art. 3 di tale normativa. Il contesto è quello di una abitazione unifamiliare (seminterrato più tre piani, per una superficie di più di 300 mq abitata da sole due persone) che fa parte di un complesso di case a schiera, l'ascensore è stato costruito all'esterno, sul fronte casa, non in aderenza ma a parecchi metri dall'edificio, il che ha ha comportato un ampliamento dell'edificio stesso e la costruzione di una nuova rampa di scale esterna (motivata dal fatto che quella interna non è a norma per i disabili). Premetto inoltre che tale persona ha fatto dichiarare nelle relazioni tecniche di essere porta tore di handicap grave e so che ha richiesto e ottenuto anche fondi e facilitazioni per poter costruire l'ascensore. Non contenta, la persona ha poi usufruito della legge regionale (scrivo dal Veneto, LR Veneto 16/2007) che permette l'ampliamento in deroga agli indici volumetrici per costruire delle terrazze sul retro dell'abitazione stessa. La legge è stata modificata nel 2009 (a due anni dall'ottenimento del permetto a costruire) ed è stata estesa agli invalidi civili con indice superiore al 75% ma richiede comunque alcuni vincoli che sembrano del tutto non considerati dal progetto che questa persona ha presentato. Vi ringrazio per la disponibilità, so che avete problemi di ben altro peso da seguire ma questa persona davvero si sta comportando in un modo indescrivibile e con essa l'Edilizia del mio Comune.
risposta:
DA QUANTO DICE CI SEMBRA CHE SIANO STATE FATTE VARIE VIOLAZIONI DI LEGGE:
- SE IL DISABILE NON HA PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE NE' E' CIECO, NON HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 13/'89 (E RITENIAMO ANCHE QUELLA DELLA REGIONE VENETO, CHE PERO' POTREBBE AVERE UA NORMA PIU' AMPIA DI QUELLA NAZIONALE).
- NON COMPRENDIAMO COME POSSA AVERE LA CERTIFICAZIONE DELL'INVALIDITA' DEL 100% SENZA L'HANDICAP) HA O NO LA L.104/92? QUALE COMMA?).
- SI TRATTA DI UN ASCENSORE (IMPIANTO FISSO) O DI UNA PIATTAFORMA (IMPIANTO MOVIBILE)? NEL PRIMO CASO PER METTERLO DEVE AVERE IL CONSENSO DEL CONDOMINIO.
- L'AMPLIAMENTO E LE NUOVE SCALE COSTITUISCONO MODIFICAZIONE DEL PROGETTO E COSTRUZINE INIZIALE: LI USA SOLO IL c.d. DISABILE O POSSONO USARLI TUTTI?
DA QUA NON POSSIAMO DIRLE ALTRO: OCCORREREBBE UN PARERE LEGALE IN LOCO (MA A NOI CI BASTA QUANTO DICIAMO).
PERCIO', ESSA E' CONCESSA SOLO SE DAL SUO CERTIFICATO DI INVALIDITA' E' SCRITTO OD EMERGE TALE DIFFICOLTA'.
. Domanda (Ascensore) top
Salve una persona che ha una invalidita al100% x cirrosi epatica può installare l'ascensore con fattura al 4%?
risposta:
L'AGEVOLAZIONE E' CONCESSA SOLO AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE CHE IMPEDISCONO LA DEAMBULAZIONE NULLA O LA SUA GRAVE DIFFICOLTA'.
PERCIO', ESSA E' CONCESSA SOLO SE DAL SUO CERTIFICATO DI INVALIDITA' E' SCRITTO OD EMERGE TALE DIFFICOLTA'.
. Domanda (Corrimano) top
Dovrei far installare un corrimano su una scala dii un condominio privato. L'amministratore mi ha detto che, dal momento che il condominio è priivato, le spese d'installazione del corrimano sono tutte a mio carico La normativa dice questo?
risposta:
LA LEGGE LE DA' IL DIRITTO DI METTERE IL CORRIMANO PURCHE' ASPORTABILE" (ES. CON VITI) ANCHE SE IL CONDOMINIO FOSSE CONTRARIO.
PER LA SPESA, ESSI NON SONO OBBLIGATI: DOVRA' SPENDERE LEI MA PUO' FARE DOMANDA PER IL CONTRIBUTO STATALE AI SENSI DELLAL.13/'89 (SINO AD EURO 2.500 E' DEL 100%).
. Domanda (Bagno) top
Salve! Mi chiedo se è possibile ristrutturare un bagno, con sanitari più box doccia consoni ad un disabile, fruendo dell'IVA al 4% o al 16% secondo la L.104/92.
risposta:
SI' SE IL RICHIEDENTE E' UN INVALIDO CIVILE CON NULLA A GRAVEMENTE RIDOTTA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE, DOCUMENTATA DAL CERTIFICATO DELLA COMMISSIONE MEDICA E DA UNA DICHIARAZONE CHE L'ATTUALE BAGNO NON E' FRUIBILE IN MODO AUTONOMO E CHE LE MODIFICHE LO RENDERANNO TALE.
L'IVA E' DEL 4%.
. Domanda (Sportello bancomat) top
Tempo fa un lettore ci ha inviato una segnalazione relativa allo spostamento di uno sportello bancomat ora non più accessibile perché installato molto in alto rispetto ad una persona seduta in carrozzina.
Potete cortesemente indicarci se esiste una norma che obblighi chi installa tali macchinari a rispettare determinate caratteristiche e misure ovvero se c è il libero arbitrio e comunicarci che possibilità ha un utente di ottenere una adeguata sistemazione e fruibilità del servizio rivolgendoci, per esempio, all Amministrazione Comunale oppure al Tribunale dei Diritti del Malato oppure a chi altro ?
Ringraziando per la collaborazione ed in attesa di cortese risposta inviamo cordiali saluti.
risposta:
L'ATTO E' ILLEGITTIMO, NON SOLO PERCHE' "CREA" NUOVE BARRIERE MA ANCHE PERCHE' VIOLA IL DPR 503/'96 SULLA ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO E LORO SPAZI PUBBLICI ESTERNI.
. Domanda (Maniglie) top
Siamo una società produttrice di mobili per ufficio della provincia di VE. Desideriamo avere degli approfondimenti sulla normativa sulle barriere architettoniche per gli arredi ufficio per gli edifici pubblici. Si tratta della legge 13 o 236? Si tratta di una U.S.L.
Nel particolare ci interessava conoscere l'altezza minima della maniglia delle porte da terra. Grazie in anticipo per la Sua cortese risposta. Distinti saluti.
risposta:
LA 13/'89 E' LA LEGGE SULLE B.A. NEGLI EDIFICI PRIVATI E QUINDI STABILISCE SOLO LE LINEE GENERALI.
IL 236/'89 E' IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE. TUTTE LE MISURE CHE ESSO STABILISCE, TUTTAVIA, DEBBONO ESSERE CONSIDERATE SOLO COME "INDICATIVE". INSOMMA, IL PRINCIPIO E' CHE IL COSTRUTTORE NON E' VINCOLATO DA MISURE PRECISE MA HA L'OBBLIGO DI COSTRUIRE IN MODO CHE L'OGGETTO SIA "FRUIBILE" DA TUTTI.
IN PARTICOLARE, IL DM 236 RECITA:
8.1.1 Porte
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.
COMUNQUE, ATTUALMENTE LA MSURA COMUNEMENTE ACCETTATA E' COMPRESA TRA 80 E 90 CM.
. Domanda (Ascensore o piattaforma) top
Vorrei sapere se è possibile installare un ascensore per disabili all'esterno di un fabbricato (in quanto all'interno non c'è spazio per farlo) pur non rispettando la distanza di 5 mt dal confine e 10 mt dal fabbricato vicino. Esiste una percentuale di invalidità per la quale magari è concessa questa deroga.
risposta:
NON L'ASCENSORE BENSI' UNA PIATTAFOMA ELEVATRICE ESTERNA DENTRO UNA CABINA FISSA (COSTA MOLTO MENO).
QUANTO SPAZIO RIMARREBBE?
INFINE, NON OCCORRE UNA SPECIFICA PERCENTUALE BENSI' LA NULLA O GRAVEMENTE IMPEDITA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE.
LE SCRIVO QUANTO DICE LA LEGGE 13/'89:
ART. 2 - COMMA 2 E ART. 3.1
2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
(2) Si ricorda che il comma è stato cosí sostituito dall'art. 1 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989, n. 48).
. Domanda (Condomini e suddivisione spesa) top
Gentili signori, volevo sapere se in un condominio un condomino
richiede l'installazione di un montascale per disabili, la spesa
per l'installazione e la successiva manutenzione sarà tutta
sua o verrà divisa tra tutti i condomini?
risposta:
LA SPESA VA DIVISA FRA I SOLI CONDOMINI CHE ACCETTANO DI FINANZIARLA
(CIOE', NON BASTA ESSERE D'ACCORDO PER L'INSTALLAZIONE BENSI'
OCCORRE SPECIFICARE SE SI ACCETTA DI CONTRIBUIRE ALLA SPESA.)
OVVIAMENTE, ANCHE IL CONTRIBUTO STATALE/REGIONALE SARA' POI
DISTRIBUITO AI SOLI FINANZIATORI.
. Domanda (Cinema con barriere) top
Faccio parte di un'associazione di famiglie di disabili locale
"La Crisalide" che opera in tre piccoli Comuni della Provincia
di Ascoli Piceno, ovvero Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a
Mare e Monte Urano. La contattiamo a proposito della fruibilità
per le persone disabili di un cinema di nuova costruzione a
Porto Sant'Elpidio: in allegato Le invio dei documenti con il
riepilogo della situazione, spero esaustivo, le leggi che abbiamo
trovato e le lettere che sono state inviate da parte dell'Associazione
e mia. Attualmente siamo ad un punto morto (l'Amministrazione
comunale ha tanto promesso a parole e nulla realizzato nei fatti,
idem il proprietario del Cinema) e dobbiamo decidere sul da
farsi per provare a risolvere la situazione, come pensa sia
meglio procedere?
risposta:
Voi avete piena ragione sulla base della normativa esistente
che avete indicato. Aggiugiamo, anche, che nel nuovo T.U. elaborato
dal'apposita Commissione e da essa già consegnato al Ministro
Di Pietro, è scritto:
SPAZI DESTINATI A riunioni aperte al pubblico o a spettacoli.
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
una zona deve essere accessibile anche alle persone con ridotta
o impedita capacità motoria, sia mediante un percorso continuo
in piano o raccordato con rampe, sia mediante ascensore o altri
mezzi di sollevamento.
LA FISH SI E' OPPOSTA AL COMMA, PROPONENDO DI SOSTITUIRLO
CON:
Le sale e i luoghi per riunioni e spettacoli devono essere accessibili.
LA PROPOSTA E' STATA RESPINTA DAGLI ALTRI COMPONENTI LA COMMISSIONE
In particolare
a) si devono prevedere spazi di stazionamento per persone su
sedia a ruote in numero pari ad almeno due posti per ogni 400
o frazione, con un minimo di due, tali da garantirne la manovra;
b) si devono collocare gli spazi in modo distribuito e diffuso
senza creare forme di separazione ed emarginazione dal contesto
primario in maniera da garantire, comunque, una idonea visione.
Il posto contiguo a tale spazio deve essere riservato all'eventuale
accompagnatore.
c) si deve garantire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico
per ogni nucleo di servizi e, ove previsti, al palco, al palcoscenico
e ad almeno un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Come si vede, la normativa esistente non prevede la possibilità
di riservare il posto contiguo all'eventuale accompagnatore
ma ciò sarà presto specificato nel nuovo T.U.
Segnaliamo anche:
Decreto Ministeriale - Ministero del Turismo e dello spettacolo
- 13 gennaio 1992, n. 184
"Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione,
adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche
già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per
proiezioni cinematografiche"
(Pubblicato in G.U. 2 marzo 1992, n. 51).
Nota bene: sullo stesso argomento si consulti anche il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre
1994.
In conclusione, ci sembra che ormai la strada da perseguire
sia quella della diffida da fare tramite avvocato, alla quale
far seguire la denuncia ed il processo.
Se lo credete utile, potremmo sostenervi tramite un ufficio
legale che con noi (Lega Arcobaleno) ha firmato una convenzione
che garantisce la gratuità del loro intervento al processo.
Ovviamente, solo se ce ne date l'autorizzazione potremo far
visionare a tale ufficio legale quanto ci avete segnalato.
. Domanda (Montascale) top
Invalida al 100% con accompagno ed è su una sedia a rotelle, ha bisogno di un montascale; il prezzo si aggira intorno ai 9.000 Euro.
Vorrei informazioni su eventuali rimborsi da Enti Regionale.
risposta:
Alcune Regioni stanziano appositi contributi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche.
Per sapere se anche la sua Regione lo fa, guardi su Internet www.regione.(nome).it
. Domanda (Porte da allargare) top
Nel palazzo dove vivo, i telai delle porte di passaggio tra il seminterrato e il piano terreno sporgono un pò da terra. Per questo risultano inaccessibili per mo figlio, che ha 10 anni e si muove su una carrozzina.
Ho chiesto al condominio di sostituirle (La spesa si aggira sui 3.000 euro). Ma i tempi stanno diventando troppo lunghi e non vorrei che ci fossero intoppi burocratici o che mancassero i fondi.
risposta:
1) ai sensi della legge 13/'89 (art. 2 - comma 2), lei ha diritto di far modificare le porte
2) per quanto riguarda la spesa, se il condominio vi partecipa
riavrà il contributo (sino a 2.582 euro l'intero importo + il
25% sulla spesa ulteriore); se il condominio accetta i lavori
ma non intende contribuire alla spesa oppure non risponde entro
3 mesi dalla convocazione dell'apposita Assemblea, lei ha egualmente
il diritto di far eseguire i lavori ma li dovrà pagare in proprio
ed avere poi l'intero il contributo
3) la L. 13/'89 prevede la concessione di contributi da parte dello Stato; è accaduto che varie leggi Finanziarie non hanno previsto i relativi stanziamenti, per cui quando gli stanziamenti esistono sono destinati anzitutto alle domande documentate presentate negli anni precedenti. Tuttavia, alcune Regioni (Non so se lo fa anche la sua: lo chieda agli Uffici ) stanziano a tale scopo autonomi contributi sul proprio Bilancio.
4) procedura:
a) chieda all'Amministratore, con lettera consegnata a mano e da lui firmata per ricevuta oppure con raccomandata A.R., che convochi una Assemblea dei condomini con all'OdG l'annuncio che si vogliono fare i lavori e la richiesta se intendono o no partecipare alla spesa (tutti loro od alcuni). Se il condominio non risponde entro 3 mesi o rifiuta, leggere il punto 2);
b) occorre riempire il modulo che fornisce il suo Comune, riempirlo e corredarlo con la documentazione ivi indicata (certificato di invalidità, ecc) e riconsegnare il tutto
c) non occorre presentare preventivo di spesa: basta indicare la spesa presumibile
d) la domanda al Comune - ove sta il fabbricato sul quale intervenire - va presentata entro il 1 MARZO 2007 – anche se ancora non sono trascorsi i 3 mesi per la risposta dl condominio - e assolutamente PRIMA che inizino i lavori
5) contributo:
i lavori vanno iniziati DOPO la consegna della domanda al Comune. Terminati i lavori, farsi dare dall'azienda la fattura QUIETANZATA.
Non appena ottenuta la fattura, consegnarne copia al Comune con richiesta del contributo. Allorché dalla Regione comunicheranno che si procede al versamento, portare l'originale della fattura alla regione (o al Comune, se è la procedura che esso prevede)
. Domanda (Ascensore) top
Buon giorno mi presento sono il dott…….di Genova disabile al
100/100, iscritto alla Associazione Concioni. Avrei un problema
da sottoporle: io ho 37 anni, vivo in un condominio con ascensore
ma con purtroppo 5 scalini. Oggi ho chiamato il mio comune di
Genova e ho parlato con l'Assessoressa, che molto gentilmente
mi ha spiegato che il Comune interviene soltanto su enti pubblici
o strade e che siccome è un condominio mi devo pagare tutto
da solo. Vorrei chiederle una cosa: se un cristo come me che
prende 600 euro al mese di pensione non può pagarsi il lavoro,
come può abbattere le barriere? Se gentilmente mi può rispondere
mi farebbe un favore.
risposta:
LA LEGGE 13/'89 DA' IL DIRITTO AL DISABILE DI FARE INSTALLARE
UN ASCENSORE:
- SE IL CONDOMINIO ACCONSENTE, IL DISABILE PUO' FARLO INSTALLARE
A SPESE DEL CONDOMINIO- SE LO ACCETTA - O DEVE FARLO A SUE SPESE.
CHI SPENDE AVRA' IL CONTRIBUTO DALLO STATO IN MISURA MEDIAMENTE
DEL 20%, MA SOLO SE E QUANDO LA PREVEDE LA FINANZIARIA (QUELLA
DEL 2006 NON L'HA) ALCUNE REGIONI O COMUNI METTONO IN BILANCIO
UNA LORO QUOTA MA NON NE SONO OBBLIGATI
- SE IL CONDOMINIO RIFIUTA DI FARLO INSTALLARE, IL DISABILE
PUO' FARE INSTALLARE - A SUE SPESE E CONTRIBUTO - UN SERVOSCALA
O SIMILI, PURCHE' "MOVIBILE" SENZA DANNEGGIARE LO STABILE.
QUI NEL LAZIO LA FISH STA TENTANDO DI OTTENERE CHE NEL BILANCIO
REGIONALE SIA INSERITO UN CAPITOLO "FONDO ANTICIPI SUI CONTRIBUTI
DI CUI ALLA LEGGE 13/'89": STAREMO A VEDERE. E NELLA REGIONE
LIGURIA?
. Domanda (Barriere architettoniche al cimitero) top
Buongiorno, sono un ragazzo di 37 anni studente di Scienze della
Formazione, nel cimitero del mio paese Ponte Buggianese provincia
di Pistoia, ci sono strutture a due piani, con forni sopra e
sotto, per andare al primo piano, non esiste ascensore, ma solo
scale. Le strutture saranno state edificate 10-15 anni fa. Se
un diversabile deve andare a salutare un defunto.. come deve
fare?.... deve salutarlo dal piano terra..?Avrei bisogno di sapere
se sono regolari o no...non credo.
Sono davvero disgustato da
tutto ciò. Vi dico anche che ho una nonna invalida civile, ma
avrei portato avanti lo stesso questa battaglia.
risposta:
SECONDO IL DPR 503/'96, TUTTI I FABBRICATI E STRUTTURE APERTE
AL PUBBLICO DEBBONO ESSERE "ACCESSIBILI". POICHE' IL CIMITERO
E'APERTO AL PUBBLICO, ESSO DEVE AVERE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE.
NEL SUO CASO, POTREBBE ESSERE UTILE UN SERVOSCALA, OPPURE UNO
"SCOIATTOLO", CON OBBLIGO DI SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE,
ECC. L'EVENTUALE DENUNCIA DEVE ESSERE FATTA DA CHI NE HA UN
INTERESSE DIRETTO (ES. PARENTE NON DEAMBULANTE)
N.B. LA PREGO: PARLI DI NOI COME "PERSONA CON DISABILITA'
" E NON GIA' CON L'ORRENDO "DIVERSABILE" !!!
. Domanda (B.A.: cancello nel condominio) top
Informazione sulla normativa abbattimento barrire
testo: nel mio condominio si sta realizzando un nuovo cancello.
Ho chiusto in assemblea di realizzarlo a norma di legge.
Chiedo vs consulto per dati specifici su: ampiezza porta,altezza
citofono e maniglia e serratura.
risposta:
LA MATERIA E' IN FASE DI STUDIO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ED INTERREGIONALE - NELLA QUALE LA LEGA ARCOBALENO E' PRESENTE
IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONISMO DELLA FISH - PER L'UNIFICAZIONE
E MODIFICA DEL DM 236/'89 E DEL DPR 503/'96.
NELLA BOZZA IN ELABORAZIONE VI SONO I SEGUENTI DATI:
11.2.1. ACCESSI (PORTE)
La luce netta delle porte e/o varchi di accesso ad ogni edificio
e ad ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
N.B. NELLA NORMATIVA ATTUALE E': 80 CM
11.2.3. Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando
deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm e
la forma delle stesse deve consentire una facile prensilità.
L'anta mobile della porta deve poter essere usata esercitando
una forza non superiore a 8 kg.
N.B. NELLA NORMATIVA ATTUALE E': IDEM
11.2.5 Terminali degli impianti
.... i citofoni, devono essere posti ad una altezza compresa
tra i 40 e i 120 cm.
(Altezza - Distanza misurata in verticale dell'elemento da raggiungere,
per consentirne l'utilizzo, posto più in alto. sino al piano
di calpestio).
N.B. NELLA NORMATIVA ATTUALE E': tra i 40 e i 140 cm